Addizionale comunale all'IRPEFI Comuni possono istituire un’addizionale all’I.R.P.E.F. (art. 1, Decreto lgs. n. 360/1998), secondo le modalità indicate nel Decreto interministeriale 31 maggio 2002.
Con l’entrata in vigore della legge finanziaria per l’anno 2007, ai Comuni è stata riconosciuta anche la facoltà d’introdurre soglie di esenzioni dal tributo in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali (art. 1, comma 142, Legge 296/2006)..
A partire dal 2002, inoltre, le delibere comunali che fissano le relative aliquote devono essere pubblicate sul portale dell’Amministrazione finanziaria www.finanze.gov" href="www.finanze.gov e" target="_blank" class="SiscomLinkGrande" title="Il link verra' aperto in una una nuova pagina">www.finanze.gov/">www.finanze.gov e la loro efficacia decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico (art. 11, comma 3, Legge 383/2001), collegandosi al quale è possibile conoscere i dati relativi all’addizionale I.R.P.E.F. relativamente a tutti i comuni (ivi compresi quelli per i quali non è stata istituita alcuna addizionale), distinti per annualità. Dalla medesima data non è più prevista la pubblicazione delle delibere nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Aliquota
Fascia di applicazione
Addizionale comunale all' IRPEF nella misura dello 0,6 %, con esenzione per i redditi pari o inferiori ad euro 10.000/00.
Verbali di approvazione IRPEF:
- Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 29.09.2014 - Addizionale Comunale IRPEF - Anno 2014
- Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 09.07.2015 - Conferma Addizionale comunale IRPEF - Anno 2015
Collegarsi al sito per coniscere i dati relativi all'addizionale I.R.P.E.F.
Definite dalla normativa in base al tipo di attività