La nuova imposta interessa i proprietari di tutti gli immobili, sia residenziali, sia commerciali.
Con la riforma del federalismo fiscale, è stata introdotta una nuova tassa, l'Imposta Municipale Unica (Imu), che sostituisce sia l’Irpef sui redditi fondiari delle seconde case, sia l'Ici, introdotta nel 1992 e presto diventata una delle entrate più importanti nel bilancio dei Comuni, prima di essere abolita per le prime case.
La prima casa, quella di abitazione, può beneficiare di una detrazionefissa di 200 euro, più 50 euro per ciascun figlio (fino a 26 anni d'età) che compone la famiglia.
La casa concessa in uso gratuito a parenti, a differenza dell'Ici, non viene considerata come abitazione principale.
Per chi ha case in affitto, è prevista un dimezzamento dell'aliquota ordinaria, ma solo a partire dal 2015. Ciascun Comune può comunque deliberare una riduzione fino allo 0,4 per cento.
Il pagamento dell'Imu spetta inoltre ai proprietari di aree edificabili(dove l'edificabilità può anche discendere dal solo piano regolatore generale). In questo caso, la base imponibile viene determinata dal valore di mercato al 1 gennaio dell'anno per il quale si paga l'imposta.
Chi non paga nulla: facendo riferimento all'aliquota ordinaria, con una rendita catastale uguale o inferiore a 446,43 euro, una famiglia con due figli non deve pagare nulla. Chi non ha figli può invece arrivare a zero solo con una rendita catastale uguale o inferiore a 297,62 euro, sempre se l'aliquota è quella ordinaria dello 0,4 per cento.
Case all'estero
Con la manovra "Salva Italia" del governo Monti è stata introdotta una nuova tassa a carico di chi, pur essendo residente in Italia, possiede immobili all'estero.
I proprietari dovranno dovranno versare un'imposta dello 0,76 per cento del valore dell'immobile. Tale valore è dato dal costo riportato nell'atto di acquisto dell'immobile o dai contratti o, in assenza, dal valore di mercato dove è situato l'immobile. L'importo dovuto è proporzionale alla quota di possesso del bene.
Per evitare che l'immobile sia tassato due volte, viene riconosciuto uncredito d'imposta pari ad eventuali prelievi patrimoniali applicati nello Stato in cui si trova l'immobile.
Eventuale documentazione aggiuntiva viene indicata dall'ufficio competente.
’imposta annua dovuta per l’anno in corso si versa in due rate:
- la prima rata va versata entro il 16 giugno dell'anno in corso.
- la seconda rata va versata entro il 16 dicembre dell’anno in corso