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Obblighi di condotta per i proprietari dei cani


Premesso che il suolo pubblico, ed in special modo i marciapiedi, le piazze, le aiuole, i parchi e i giardini, per incuria dei proprietari dei cani, sono sempre più spesso insudiciati dagli escrementi degli stessi, e che ciò è indecoroso e arreca disagio, disturbo e precarietà sotto il profilo igienico sanitario per i cittadini in generale, e per i bambini e gli anziani in particolare;

Ritenuto opportuno intervenire obbligando i proprietari dei cani, o le persone incaricate della loro custodia, di munirsi di apposite pinze, palette e/o sacchetti di plastica, onde poter rimuovere le deiezioni dei cani dal suolo pubblico;

Rilevata l’opportunità di disciplinare l’accompagnamento dei cani nelle aree pubbliche cittadine ed in particolar modo all’interno di piazze, aiuole, parchi e giardini, e lungo i marciapiedi, allo scopo di ovviare agli inconvenienti che si registrano dal punto di vista dell’igiene del suolo pubblico, nonché di evitare situazioni di pericolo e minaccia alle persone, poiché vi sono cani lasciati liberi di girare per il paese senza alcuna forma di custodia e vigilanza;

Visti:
- La Legge 833/1978;
- Il regolamento comunale di Polizia Urbana;
- L’art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Tenuto conto delle richieste di regolamentazione dell’accesso dei cani alle aree pubbliche formulate dai vari cittadini;

ORDINA

ai proprietari o alle persone che a qualsiasi titolo conducono i cani su suolo pubblico, sia esso marciapiedi, piazze, aiuole, parchi e/o giardini:

1. di tenere sempre il cane a guinzaglio;
2. di recare con sé, ai fini della raccolta delle deiezioni, gli strumenti idonei, quali pinze, palette e/o sacchetti, per l’asportazione delle deiezioni stesse da conferire negli appositi contenitori ad hoc installati. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione e di autonomia funzionale, determinati da disabilità.

AVVERTE

Che, visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, ai contravventori saranno applicate le seguenti sanzioni amministrative:

1. € 50,00 per chi lascia circolare liberamente sul suolo pubblico i cani senza guinzaglio;

2. € 50,00 per chi conduce cani di razza considerata pericolosa, quella di grossa mole o di indole mordace e/o aggressiva, senza guinzaglio e museruola;

3. € 30,00 per chi non viene trovato in possesso dell’occorrente per rimuovere le deiezioni dei cani;

4. € 50,00 per mancata asportazione delle deiezioni.

AVVISA INOLTRE

Che contro il presente atto potrà essere opposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni,oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla pubblicazione.

Il presente atto viene trasmesso alla Stazione dei Carabinieri di Ponso e al Corpo di Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Megliadina, al fine della sua applicazione.


 

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